Agenzie di Viaggio e Tour Operator: disapplicazione del regime IVA speciale 74ter D.P.R. 633/72 per la fatturazione dei viaggi di lavoro a clienti business (business travel)

Agenzie di Viaggio e Tour Operator: disapplicazione del regime IVA speciale 74ter D.P.R. 633/72 per la fatturazione dei viaggi di lavoro a clienti business (business travel)

La disciplina IVA applicabile ai servizi turistici può variare nei casi di viaggi organizzati nell’ambito di accordi professionali continuativi tra tour operator/agenzie di viaggio e clienti business per viaggi di lavoro. In tali situazioni si applicano specifiche esclusioni della disciplina dei “pacchetti turistici”.

Così come stabilito dal D.L. del 21 maggio 2018 n. 62 la disciplina i pacchetti turistici non si applica ai pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra il professionista (agenzie di viaggi e tour operator) e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

In altre parole, a seguito della conclusione di un accordo generale con il committente, il tour operator/agenzia viaggi può gestire le pratiche interessate interamente in regime IVA ordinario (IVA esposta) disapplicando il regime speciale IVA 74-ter. Difatti la natura del mandato (accordo generale), in questi casi, rientra nella fattispecie degli “acquisti in nome e per conto del cliente committente” che – come prevede lo stesso art. 74-ter del D.P.R. 633/72 – non rientrano nel regime speciale.

La disapplicazione del regime speciale ex 74-ter D.P.R. 633/72 – a favore del regime ordinario (IVA esposta) – è in genere conveniente da un punto di vista fiscale: gran parte dei servizi venduti in ambito turistico presentano infatti un’aliquota IVA inferiore al 22% (es. 10% per i servizi alberghieri, trasporti nazionali ecc.) oppure sono persino “non imponibili art. 9 D.P.R. 633/72”.

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